- Programma
- Il programma è conforme alle indicazioni dell’accordo e prevede di massima:
- Modulo 1
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- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
- La responsabilità civile e penale
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità
- La sorveglianza sanitaria
- Il ruolo del RLS
- Modulo 2
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- I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi
- La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori
- Il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie)
- Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione
- Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
- Modulo 3
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- I sistemi istituzionali della prevenzione
- Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
- La tutela assicurativa
- La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica ex D.Lgs. 231/2001
- Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza
- Attrezzature di lavoro
- Rischio elettrico e lavori elettrici (norma CEI 11-27)
- Modulo 4
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- L'informazione, la formazione e l'addestramento
- Le tecniche di comunicazione
- Il rischio da stress lavoro-correlato
- Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda
- La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS): natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi
- Modulo 5
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- La movimentazione manuale dei carichi: i rischi connessi con una delle attività più diffuse negli ambienti di lavoro
- Metodologie per la valutazione dei rischi: la norma UNI ISO 11228-1- UNI ISO 11228-2 e UNI ISO 11228-3
- Rischio Videoterminali
- I dispositivi di protezione individuale
- Modulo 6
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- I lavori in quota
- Il rischio nei lavori in ambienti confinati
- Gli agenti fisici: aspetti generali che li accomunano (rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottico artificiali, microclima..)
- Il rischio rumore
- Il rischio vibrazioni
- Modulo 7
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- Il rischio chimico
- Il rischio cancerogeno
- Il rischio biologico
- Quali misure di sicurezza anticontagio COVID19 devono essere attuate nelle aziende?
- Smart working
- Modulo 8
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- La valutazione del rischio incendio
- la valutazione del rischio esplosione
- L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze
- Test di valutazione finale
- Docenti
- Tutti i docenti sono qualificati per la formazione, iscritti all’Associazione AiFOS, come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/11, ed esperti a seguito di molti anni di pratica presso aziende seguite dalla società, con possibilità e capacità di portare esempi pratici specifici. Per questo motivo i partecipanti potranno chiarire eventuali problematiche riscontrate nell’attività.
- Coffee break
- Durante il corso in aula sono previsti coffee break inclusi nella quota
- Documentazione
- La documentazione utilizzata dai docenti durante il Corso “Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza”, utile all’approfondimento degli argomenti affrontati, sarà fornita ai partecipanti in formato digitale.
- Attestati di formazione
- Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza dopo il superamento del test di verifica.
- Scadenza corso
- Il corso deve essere aggiornato ogni anno.

Corso per rappresentante dei lavoratori (RLS)
in conformità dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/08
Il D.Lgs. 81/2008, all'art 47 comma 2, prevede la figura del Rappresentante dei Lavoratori (RLS) quale persona incaricata di rappresentare i lavoratori per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza e salute sul lavoro. l’RLS deve essere eletto all’interno di tutte le aziende, o unità produttive; nel caso di mancanza di un rappresentante interno, può essere incaricato un rappresentante territoriale (RLST) di cui all’articolo 47 comma 3 che esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tale figura deve essere eletta in tutte le aziende, o unità produttive: così recita il D. Lgs. 81/08 all'art 47 comma 2, sancendo in questo modo l'importanza di tale figura nel sistema di prevenzione e tutela della sicurezza aziendale.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza, indicata nell’art. 37 del D. Lgs. 81/08,
Il D. Lgs. 81/08 prevede anche l’obbligo di aggiornamento annuale dei RLS specificando le seguenti durate: 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Per le aziende con meno di 15 lavoratori la durata minima dell’aggiornamento obbligatorio non è indicata nella legislazione vigente.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza come precisato dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/08;il corso iniziale di formazione è di 32 ore suddivise in più moduli per fornire al RLS adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.
Le nostre proposte
